Sez. 2, Sentenza n. 2377 del 12/11/1970 (Rv. 348600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
Il criterio secondo il quale, se una parte impugna in via principale la sentenza di primo grado, l'altra puo fino alla prima comparsa proporre appello incidentale, si riferisce alle impugnazioni incidentali vere e proprie e non riguarda quelle che sono proposte per un interesse autonomo dell'appellato, cioe quelle che siano proposte contro altre parti del giudizio diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale o riguardino un capo di pronunzia diverso da quello che ha formato oggetto dell'impugnazione principale senza esserne neppure in rapporto di dipendenza o connessione. (V 3756'69, mass n 344026 2574'68, mass n 335038).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)