Sez. 3, Sentenza n. 23449 del 28/05/2025 Ud. (dep. 24/06/2025) Rv. 288230-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Requisito relativo alla residenza dell'istante - Conformità ai principi costituzionali e sovranazionali - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA
In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/11/2003 num. 109 art. 11 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 1 com. 1, Legge 03/07/2023 num. 85 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)