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Sez. 3, Sentenza n. 25123 del 13/12/2010 (Rv. 615771 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Cessione di quote - Obbligazioni sociali sorte prima della cessione - Responsabilità del cedente verso i creditori sociali - Configurabilità - Analoga responsabilità anche verso la società e i cessionari delle quote - Insussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615771-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE

In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 cod. civ. - ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che nè la società, nè i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)