Sez. 1, Sentenza n. 13413 del 23/05/2008 (Rv. 604013 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Disciplina dell'art. 2425 cod. civ. nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127 del 1991 - Deroga prevista dall'ultimo comma - Presupposti - Speciali ragioni - Nozione - Fattispecie in tema di ammortamento dei beni aziendali.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE
In tema di valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio di una società per azioni, le "speciali ragioni" di cui all'art. 2425, ultimo comma, cod. civ. (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 127 del 1991), permettono la deroga agli ordinari criteri di cui ai commi precedenti della citata disposizione e non solo ai criteri massimi di valutazione e trovano giustificazione in peculiari esigenze del caso concreto, tali da rendere inadeguato il valore legale del bene; è pertanto corretta la riduzione delle quote di ammortamento dei beni aziendali operata in ragione della contribuzione degli stessi alla gestione dell'imprese (nella specie, limitata a soli tre mesi l'anno, in considerazione del carattere stagionale dell'attività imprenditoriale), al fine di tener conto del consumo e del deperimento effettivamente verificatisi a causa di tale limitata utilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)