Sez. L, Sentenza n. 2051 del 03/04/1982 (Rv. 419913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - MANCANZE SUCCESSIVE O PRECEDENTI A QUELLE CONTESTATE - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - MANCANZE SUCCESSIVE O PRECEDENTI A QUELLE CONTESTATE - RILEVANZA - LIMITI.*
Il principio dell'immutabilità della contestazione, secondo il quale non può attribuirsi Rilevanza alle mancanze non addebitate con l'atto di intimazione del licenziamento, non esclude che di tali mancanze, siano esse successive o antecedenti a quelle contestate, possa tenersi conto al limitato fine di desumerne elementi di giudizio circa la sussistenza dei fatti addotti a giustificazione del recesso. (V 714/79, mass n 369884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)