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Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 07/06/1974 (Rv. 369884 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - LIMITI - DESTINAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - MERA POSSIBILITA - SUFFICIENZA - DESTINAZIONE PRIMARIA O SECONDARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369884-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - LIMITI - DESTINAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - MERA POSSIBILITA - SUFFICIENZA - DESTINAZIONE PRIMARIA O SECONDARIA - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto dei fondi rustici, per il disposto dell'ultima parte del secondo comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, e sufficiente che il terreno - oggetto dell'alienazione - sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, sulla base di piani regolatori, ancorche non definitivamente approvati. Per l'operativita di questa condizione, non e necessaria la certezza di uno sfruttamento del terreno diverso da quello agricolo, ma basta la semplice possibilita di tale sfruttamento senza che sia consentito all'interprete di distinguere tra destinazioni primarie o sussidiarie.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)