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Sez. U, Sentenza n. 1263 del 07/05/1974 (Rv. 369324 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369324-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO - LIMITI.*

Dopo la pronuncia di illegittimita costituzionale (con sentenza della Corte costituzionale n 30 del 22 marzo 1967, n 33 del 22 aprile 1968 e n 49 del 27 maggio 1968) delle norme relative alla composizione e al funzionamento della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, e venuta meno la possibilita di adire tale organo quale giudice amministrativo di prima istanza in materia di pubblico impiego, ma non e rimasta travolta in toto la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa nelle materie gia devolute in primo grado alla gpa. Nelle materie medesime, e fino alla entrata in funzione dei tribunali regionali amministrativi, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n 1304, giudice giurisdizionalmente competente deve ritenersi, in primo ed unico grado, il consiglio di stato. (Conf 3344'72, mass n 361170; 3061'72, mass n 360827; (Conf 2703'72, mass n 360354).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)