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Sez. U, Sentenza n. 2703 del 23/08/1972 (Rv. 360354 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO CON DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME RELATIVE ALLA VITA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1972-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360354-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO CON DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME RELATIVE ALLA VITA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

La caducazione delle norme disciplinanti la vita ed il funzionamento delle giunte provinciali amministrative, quale organo competente in primo grado sulle questioni, anche di diritto soggettivo, attinenti a rapporti di pubblico impiego con dipendenti di enti locali, verificatasi a seguito delle sentenze 30'1967, 33'1968, e 49'1968 della Corte costituzionale, non e colmabile attraverso l'investitura di un organo esterno, estraneo al sistema; ma comporta, invece, l'attribuzione in unico grado di tali questioni al consiglio di stato, sebbene istituzionalmente giudice di appello, in virtu della forza espansiva ed attrattiva delle sue specifiche funzioni di legittimita e di merito, fino a quando non risultera attuato il nuovo assetto legislativo. (V 1642'70, mass n 347571; 114'70, mass n 344843).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)