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Sez. U, Sentenza n. 3344 del 08/11/1972 (Rv. 361170 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE- GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI ANCHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
Stato
decisa il 1972-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361170-01

GIURISDIZIONE CIVILE- GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI ANCHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa non ha soppresso la Competenza esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle questioni derivanti dal rapporto di pubblico impiego con gli enti locali, anche di assistenza e beneficenza, che pertanto rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in unico grado, sino all'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali. (Conf 1744'71, mass n 352219; 114'70, mass n 344843; 767'69, mass n 339089; 2292'68, mass n 335821).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Costituzione art. 136, Costituzione art. 24, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)