Sez. L, Sentenza n. 2681 del 03/04/1990 (Rv. 466352 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO O DEL TERZO RESPONSABILE - CREDITO DELL'INAIL PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI CORRISPOSTE O DOVUTE ALL'INFORTUNATO - CREDITO DI VALORE - DETERMINAZIONE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - DOMANDA IN APPELLO DEL MAGGIORE AMMONTARE - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO O DEL TERZO RESPONSABILE - CREDITO DELL'INAIL PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI CORRISPOSTE O DOVUTE ALL'INFORTUNATO - CREDITO DI VALORE - DETERMINAZIONE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - DOMANDA IN APPELLO DEL MAGGIORE AMMONTARE - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il credito dell'Inail, verso il datore di lavoro o il terzo responsabile dell'infortunio, per il rimborso delle prestazioni corrisposte o dovute all'infortunato è credito di valore, che, in quanto tale, va liquidato con riferimento al momento della liquidazione definitiva, sicché il suo maggiore ammontare in termini monetari, rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio di secondo grado, non integra alcuna modificazione della domanda e, ove non ricorrano le condizioni perché il giudice possa liquidarlo d'ufficio, deve essere soltanto dedotto in appello, senza necessità di proposizione di appello incidentale. (V 550/87, mass n 450285; (V 6242/84, mass n 437870; (V 856/82, mass n 418695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)