Sez. 5, Sentenza n. 32914 del 12/07/2011 Ud. (dep. 26/08/2011) Rv. 250946 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Detenzione di banconote contraffatte - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Difetto di indicazioni circa la provenienza e di un qualunque e diverso lecito fine della detenzione - Rilevanza, quale elemento sintomatico ai fini del riconoscimento del dolo - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE
Per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte (art. 455 cod. pen.) è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)