diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14659 del 01/10/1999 Ud. (dep. 29/12/1999) Rv. 215187 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo specifico - Dolus in re ipsa - Esclusione - Detenzione di una sola banconota falsificata - Prospettazione difensiva di averla conservata a scopo di contestazione al cedente - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215187-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

Il dolo specifico del reato di spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate non può essere desunto, con riferimento alla detenzione di una sola banconota falsa ed a fronte della prospettazione difensiva di averla ricevuta in buona fede e di averla conservata per farne constatare la falsità al cedente, dalle sole modalità della detenzione stessa. Poiché, infatti, l'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi "dolus in re ipsa", dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota (elementi quali ad esempio: il numero ed il valore delle false monete detenute, il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse, lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)