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Sez. 5, Sentenza n. 5617 del 14/04/2000 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216305 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Elemento psicologico - Numero elevato di banconote contraffatte - Valore dell'indicazione ai fini della motivazione.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216305-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

In tema di spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata di cui all'art.455 cod.pen., l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Ne consegue che non può dirsi illogica la motivazione che valorizza il numero (nella specie: oltre cento, con valore di circa dieci milioni di lire italiane) delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione. Tali elementi vanno ritenuti sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 455, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)