Sez. 1, Sentenza n. 87 del 24/01/1969 Ud. (dep. 05/05/1969) Rv. 111219 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - NECESSITA CHE SIA EFFETTIVA ED INTEGRALE - ACCORDO O TRANSAZIONE TRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - NECESSITA CHE SIA EFFETTIVA ED INTEGRALE - ACCORDO O TRANSAZIONE TRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*
L'attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod.pen. ha carattere soggettivo, essendo fondata sul ravvedimento del colpevole rilevato dall'integrale risarcimento del danno. Pertanto, il mero accordo tra le parti, se pur formalmente valido come transazione, non ha valore per la concessione dell'attenuante senza la dimostrazione che il risarcimento sia stato effettivo ed integrale, oltre che antecedente al giudizio. (V.109758, anno 1968 106070, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)