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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1974, cause riunite C-177/73 e C-5/74

Decisione
decisa il 1974-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1974:81

Epigrafe

Nelle cause riunite 177-73 e 5-74, ANDREAS REINARZ, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato A. J. Hammerstein, del foro di Maastricht, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. F. Jansen, huissier, 21, rue Aldringen, ricorrente e resistente nella fase incidentale nella causa 5-74, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar, in qualità di agente, assistito dal sig. Seerp Ybema, dell'ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal, convenuta e richiedente nella fase incidentale nella causa 5-74, cause aventi ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo del ricorrente tendente a far accertare il suo diritto ad un'indennità di nuova sistemazione, dopo la cessazione dal servizio, d'importo pari a quattro volte il suo ultimo stipendio base, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: M. Sørensen, presidente di Sezione; H. Kutscher e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, la pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente veniva assunto nel 1952 presso la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
paragrafo 2
Ai sensi dell'art. 47, n. 4, dello statuto del personale CECA, l'importo delle indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio è stabilito dal regolamento generale della Comunità. L'art. 12 di questo regolamento attribuiva a taluni dipendenti, in funzione del loro stato civile, e a condizione che si trasferissero in una località situata ad oltre 25 km dalla sede di servizio, un'indennità di nuova sistemazione pari a 4 mesi di stipendio, calcolato in base allo stipendio percepito al momento della cessazione dal servizio.
paragrafo 3
Trasferito frattanto alla Commissione delle CEE, il ricorrente fruiva del regime di cui all'art. 12, n. 5, dello statuto del personale della CEE, che rinvia alle disposizioni del titolo VIII, cap. I, dello statuto del personale della CECA.
paragrafo 4
In forza del suddetto articolo, il ricorrente ha il diritto di rivendicare l'applicazione in suo favore delle disposizioni transitorie e finali dello statuto del personale della CECA, entrato in vigore il 1o gennaio 1962.
paragrafo 5
L'art. 99, 3o comma, compreso fra queste disposizioni, stabilisce che «l'indennità di nuova sistemazione dovuta al funzionario … che cessi dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente statuto non può essere inferiore all'importo che l'interessato avrebbe percepito in applicazione del disposto dell'art. 12 del precedente regolamento generale della CECA».
paragrafo 6
Ai sensi dello statuto del personale attualmente in vigore — allegato VII, art. 6, 1o comma — il dipendente ha diritto ad un'indennità di nuova sistemazione pari a due soli mesi di stipendio.
paragrafo 7
In data 30 marzo 1973, il ricorrente indirizzava al direttore generale una lettera redatta in questi termini:
paragrafo 8
«Dando seguito alla conversazione telefonica avuta col sig. Ondini, in merito all'interpretazione dell'art. 12 dello statuto del personale CECA, ho riesaminato le disposizioni relative a tale problema, nonché le interpretazioni fornite dai vostri uffici competenti in altre circostanze. Ritengo che i termini “quattro mesi dello stipendio base” di cui al cap. IV dello statuto CECA non possano logicamente essere altro che quelli cui i vostri uffici si riferiscono anche per i conteggi provvisori relativi ai diritti che gli ex dipendenti CECA possono eventualmente far valere in forza dell'art. 34 dello stesso statuto CECA. Vorrei conoscere il vostro punto di vista in merito, per evitare qualsiasi equivoco. A mio avviso, la soluzione di tale problema è di fondamentale importanza per moltissimi dipendenti. Per questo motivo, gradirei che la vostra definitiva interpretazione presenti un carattere più autorevole».
paragrafo 9
In data 1o maggio 1973, il ricorrente è stato oggetto di un provvedimento di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.
paragrafo 10
Con lettera 10 maggio 1973, la Commissione rispondeva in questi termini:
paragrafo 11
«… L'art. 99, n. 3, dello statuto CECA precedentemente in vigore persegue il solo obiettivo di garantire ai dipendenti cui si applicava tale statuto i vantaggi di cui essi avrebbero potuto beneficiare qualora avessero lasciato il servizio in data anteriore al 1o gennaio 1962. Orbene, il regime statutario che avrebbe dovuto applicarsi nei loro confronti nella suddetta ipotesi, comportava altresì l'applicazione di determinate tabelle degli stipendi rimaste in vigore fino al 31 dicembre 1961 …»
paragrafo 12
Con reclamo 30 giugno 1973, notificato alla Commissione il 16 luglio 1973, il ricorrente chiedeva al presidente della Commissione della CEE di pronunciarsi, annullando la decisione del direttore del personale, nel senso che egli poteva fruire del diritto ad un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari a quattro volte il suo stipendio base.
paragrafo 13
Non avendo ricevuto risposta, egli proponeva il ricorso 177-73, pervenuto nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1973.
paragrafo 14
Nel controricorso, la Commissione ha sollevato un'eccezione formale d'irricevibilità per mancata osservanza delle condizioni poste dall'art. 91, n. 2, dello statuto del personale. Al momento in cui era stata proposta la domanda introduttiva, non era ancora scaduto il termine oltre il quale il ricorso gerarchico si considera tacitamente respinto, e ciò anche volendo basare il computo sulla pretesa data di spedizione del ricorso stesso.
paragrafo 15
Per controbattere questa eccezione, in data 30 gennaio 1974 il ricorrente proponeva un nuovo ricorso (5-74), inoppugnabile sul piano dei termini.
paragrafo 16
Con ordinanza di pari data, la Corte (Seconda Sezione) ha riunito le due cause ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 17
Con domanda incidentale pervenuta alla Corte il 6 marzo 1974, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità avverso il ricorso 5-74.
paragrafo 18
Per il caso che detta eccezione venisse respinta o rinviata al merito, la Commissione ha chiesto alla Corte di tener conto del fatto che i mezzi e gli argomenti da essa già dedotti quanto al merito del ricorso 177-73 sono sempre validi e vanno riferiti mutatis mutandis al ricorso 5-74.
paragrafo 19
Con ordinanza 30 maggio 1974, la Corte (Seconda Sezione) ha rinviato al merito l'eccezione sollevata nella causa 5-74.
paragrafo 20
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nella causa 177-73 il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo da lui proposto il 30 giugno 1973, nonché, in quanto occorra, la decisione, adottata dalla Commissione in data imprecisata, contenuta nella lettera 10 maggio 1973 del direttore del personale. 2. Statuire che il ricorrente ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, ad un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari a quattro volte il suo ultimo stipendio base. 3. Porre le spese del giudizio interamente a carico della Commissione.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine 2. respingerlo, comunque, in ogni sua parte; 3. condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 5
Nella causa 5-74 il ricorrente ripete i capi della domanda proposta nella causa 177-73 e la convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
1. dichiarare il ricorso irricevibile; 2. porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Nella causa 177-73, la Commissione osserva che il 26 ottobre 1973, data in cui il ricorrente ha adito Corte, il ricorso gerarchico non era stato ancora espressamente o tacitamente respinto. Anche volendo basare il computo del termine sulla pretesa data di spedizione del reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 90, n. 2, ultimo comma, il silenzio-rifiuto avrebbe avuto effetto dal 1o novembre 1973. Il ricorso sarebbe quindi stato proposto anzi tempo. L'art. 91, n. 3, impone il preciso obbligo di non proporre prematuramente il ricorso giurisdizionale pur ammettendo un'eccezione per i casi d'urgenza di cui all'art. 91, n. 4.
paragrafo 2
La Commissione invitava quindi il ricorrente ad optare tra il dare seguito alla causa 177-73 senza tener conto dell'eccezione d'irricevibilità ed il «proporre un nuovo ricorso, ineccepibile quanto alla ricevibilità» … «nel termine di 3 mesi dal giorno (17 novembre 1973) in cui si era perfezionato, in base allo statuto, il silenzio-rifiuto».
paragrafo 3
Pur riconoscendo che in effetti il ricorso era stato proposto anzi tempo, il ricorrente sostiene che il fatto che la convenuta avesse adottato una decisione negativa nei suoi confronti, decisione in seguito espressamente confermata e motivata nel controricorso, rende ricevibile il ricorso. Nell'ipotesi, invece, che la decisione fosse stata favorevole al ricorrente, le spese del ricorso andrebbero poste a carico di quest'ultimo.
paragrafo 4
Nella replica della causa 177-73 e nella domanda incidentale della causa 5-74, la convenuta deduce un nuovo motivo d'irricevibilità. A suo avviso, il ricorrente non ha un interesse presente, ed impugna dinanzi alla Corte un atto che, limitandosi a fornire semplici informazioni dell'amministrazione circa il contenuto di una decisione puramente eventuale, non arreca all'interessato un danno presente e certo.
paragrafo 5
Tale motivo si basa sull'ipotesi che il ricorrente, avendo lasciato il servizio il 1o maggio 1973, abbia però conservato la sua precedente residenza. Spetta a lui provare di aver provveduto ad una nuova sistemazione della famiglia ad oltre 70 km dalla sua ultima sede di servizio, nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto d'impiego (art. 6 allegato VII).
paragrafo 6
Il ricorso sarebbe quindi inteso ad ottenere una pronunzia interpretativa in via puramente ipotetica. Ora, dalla giurisprudenza della Corte si desume che l'interesse che sta alla base del ricorso non deve avere carattere astratto:
paragrafo 7
Bauer/Commissione (15-67, Racc. 1967, pag. 467); Grasselli/Commissione (32-68, Racc. 1969, pag. 505).
paragrafo 8
La convenuta fa appello anche alla giurisprudenza ed alla dottrina interne.
paragrafo 9
Nella sua comparsa avente ad oggetto l'eccezione d'irricevibilità, il ricorrente afferma che nel frattempo egli ha lasciato la precedente residenza per stabilirsi in Canada. Se fosse stato tenuto ad adire la Corte soltanto dopo la partenza, egli si sarebbe venuto a trovare in una posizione sfavorevole dal punto di vista processuale ed i suoi interessi sarebbero stati inutilmente lesi.
paragrafo 10
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'atteggiamento assunto dalla convenuta nel senso di far valere questo mezzo soltanto nella replica della causa 177-73, inficia il mezzo stesso.
paragrafo 11
Il punto di vista oggi adottato dalla convenuta è infatti in contrasto con quanto essa ha ammesso nel controverso.
paragrafo 12
Se non avesse proposto il ricorso nel termine stabilito, il ricorrente avrebbe corso il rischio di vedersi eventualmente obiettare dalla convenuta, in un secondo momento, ch'egli era vincolato ad una decisione della Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di avere un diritto quesito ad ottenere dalla CECA un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari a quattro volte il suo ultimo stipendio base. Al momento del suo passaggio dalla CECA alla CEE, egli ha conservato il diritto ad un'indennità di nuova sistemazione pari a quella summenzionata, in forza del combinato disposto dell'art. 99, n. 3, e dell'art. 93 delle disposizioni transitorie allegate allo statuto del personale della CECA.
paragrafo 2
Il fatto che le tabelle degli stipendi, in vigore il 31 dicembre 1961, sono raddoppiate da allora non costituisce una ragione per ridurre l'indennità di nuova sistemazione ad un importo inferiore alla metà di quella corrispondente a quattro mesi dello stipendio base.
paragrafo 3
Il raddoppio delle cifre che figuravano nella tabella vigente in data 31 dicembre 1961 è stato effettuato contemporaneamente con un corrispondente aumento delle spese di trasloco. È quindi logico applicare l'art. 99, n. 3, delle disposizioni transitorie, prendendo come punto di partenza l'ultimo stipendio base del ricorrente.
paragrafo 4
Questi sostiene che l'atteggiamento degli autori delle disposizioni di cui trattasi era stato dettato esclusivamente dalla volontà di rispettare i diritti quesiti, e sottolinea che il testo di tali disposizioni fa espresso riferimento all'art. 47, n. 4, dello statuto del personale CECA.
paragrafo 5
Per interpretare correttamente l'art. 99, n. 3, si deve a suo avviso prendere in considerazione l'obiettivo delle altre disposizioni transitorie, in particolare quello degli artt. 97 e 99, nn. 1-2, e degli artt. 101-102. Da queste norme si desume che, anche per l'indennità di espatrio e la pensione, gli autori dello statuto si sono preoccupati di conservare intatti i diritti quesiti dei dipendenti interessati, sotto il regime delle nuove disposizioni statutarie. Il ricorrente sostiene che una certa imprecisione nella formulazione dell'art. 99, n. 3, non può risolversi a suo danno, in quanto, considerate nel loro complesso e poste in relazione le une con le altre, le disposizioni transitorie sembrano comunque intese a garantire, nella loro natura e nella loro portata, i diritti e le pretese acquisiti.
paragrafo 6
Il ricorrente ritiene quindi che sia contrario al principio della buona fede l'interpretare l'art. 99, n. 3, come disposizione eccezionale da intendersi nella maniera più restrittiva, e non già come una disposizione transitoria diretta a convalidare per l'avvenire un diritto quesito.
paragrafo 7
Il ricorrente ritiene che anche in mancanza di un regime transitorio, come quello contemplato dall'art. 99, n. 3, sussisterebbe comunque il suo diritto ad un'indennità d'importo pari a quattro volte il suo ultimo stipendio base; egli non ha mai rinunciato, né si può ritenere che abbia rinunciato, alla promessa fattagli in un regolamento generale della Comunità.
paragrafo 8
La convenuta ammette che il ricorrente ha diritto ad un'indennità di nuova sistemazione non inferiore all'importo ch'egli avrebbe riscosso in forza dell'art. 12 del regolamento generale della CECA.
paragrafo 9
Detto articolo fissa l'indennità in misura pari a 4 mesi di stipendo. La somma da liquidare ai sensi dell'art. 12 non poteva comunque superare il quadruplo di uno stipendio a sua volta calcolato in base alla tabella rimasta in vigore solo fino al 31 dicembre 1961. La convenuta interpreta l'art. 99, n. 3, nel seguente modo:
paragrafo 10
Di regola, l'indennità di nuova sistemazione è pari a due soli mesi di stipendio calcolati in base alla tabella in vigore al momento della cessazione dal servizio; tuttavia, nel caso in cui la somma di 4 mensilità, calcolata in base alla vecchia tabella degli stipendi, costituisca un'indennità più elevata per il dipendente assunto da una delle istituzioni della CECA anteriormente al 1o gennaio 1962, e che abbia lasciato il servizio posteriormente a tale data, all'interessato dovrà essere versata questa somma, corrispondente alla prestazione minima (e, nell'ipotesi considerata, anche massima), cui egli ha diritto, e ciò in deroga alle nuove disposizioni statutarie, per rispondere all'esigenza di tutelare in un certo qual modo i diritti precedentemente acquisiti.
paragrafo 11
Per contro, qualora la somma di 2 mesi di stipendio, calcolata in base alla tabella attualmente in vigore, sia superiore a quella di 4 mensilità calcolata in base alla tabella vigente fino al 31 dicembre 1961, si dovrà tornare alla regola generale e versare al dipendente l'importo più elevato (2 mesi di stipendio secondo la tabella attuale).
paragrafo 12
A sostegno di questa interpretazione, la convenuta si riferisce alla lettera dell'art. 99, 3o comma, dello statuto CECA del 1962, il quale si limita ad indicare che l'importo dell'indennità dovuta ai dipendenti interessati non può essere inferiore a quello che essi avrebbero percepito in forza del vecchio art. 12.
paragrafo 13
Se gli autori dello statuto del personale CECA del 1962 avessero inteso che l'indennità pari a 4 mesi di stipendio dovuta ai dipendenti di cui all'art. 99, 3o comma, venisse calcolata in base alla nuova tabella degli stipendi, non si capirebbe perché essi abbiano usato l'espressione «non può essere inferiore», che suggerisce l'idea di un raffronto e di un controllo obbligatori.
paragrafo 14
L'interpretazione data dalla convenuta all'art. 99, 3o comma, sarebbe conforme
paragrafo 15
al desiderio degli autori dello statuto del 1962 di non causare danno ai «vecchi» dipendenti con l'emendamento statutario che riduceva a metà il numero dei mesi di stipendio su cui basare il calcolo dell'indennità di nuova sistemazione; all'equilibrio che si era voluto raggiungere mediante la rivalutazione della tabella degli stipendi e, per contro, la definizione di un regime più restrittivo per l'indennità di nuova sistemazione; al comprensibile timore di attribuire ai «vecchi» dipendenti un vantaggio supplementare consistente nel fatto che l'indennità non verrebbe più calcolata soltanto in base al numero di stipendi in passato e tuttora concessi a questo titolo, ma anche in base alla nuova tabella degli stipendi; al principio applicato nell'art. 102, 5o comma, dello statuto attualmente in vigore, secondo cui i diritti acquisiti in forza del vecchio statuto non possono implicare, per l'effetto combinato delle vecchie e delle nuove disposizioni, l'attribuzione di vantaggi eccessivi, in quanto ignorati tanto dal regime statutario non più in vigore, quanto dal regime attuale.
paragrafo 16
Sempre secondo la convenuta, l'art. 99, 3o comma, dello statuto CECA, in cui il vecchio art. 12 trovava la misura della sua sopravvivenza, è una norma che riguarda non già i presupposti del diritto all'indennità di nuova sistemazione, bensì i criteri relativi alla liquidazione di tale indennità. Quanto alla distanza minima fra il luogo in cui il dipendente si trasferisce e quello in cui si trova la sede di servizio (presupposto per avere diritto all'indennità di nuova sistemazione), è certo che questa distanza dev'essere di 70 km, come prescritto dall'art. 6, n. 4, dell' allegato VII del nuovo statuto, non già di 25 km, secondo quanto stabilito all' art. 12, lett. e), del vecchio regolamento generale.
paragrafo 17
Nel silenzio del suddetto art. 6, che non ripete le disposizioni del vecchio arr. 12, lett. f), («la dichiarazione di rimpatrio deve essere notificata per iscritto entro un anno dalla cessazione dal servizio»), questa formalità non è più obbligatoria per i dipendenti una volta sottoposti allo statuto CECA, anche se assunti anteriormente al 1o gennaio 1962.
paragrafo 18
In caso di decesso del dipendente, l'indennità può essere versata alla vedova o «alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'art. 2» dell'allegato VII, mentre il vecchio art. 12; lett. c), contemplava il versamento dell'indennità alla vedova e, in mancanza, solo «ai figli a carico».
paragrafo 19
Per questi motivi la convenuta ritiene che, quanto ai presupposti per l'attribuzione del diritto all'indennità, la norma decisiva è l'art. 6 dell'allegato VII dello statuto. Nell'art. 99, 3o comma, non si trova infatti alcun richiamo alle lettere f) e c) del vecchio art. 12, che autorizzi l'ulteriore applicazione di questa norma.
paragrafo 20
Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione di cui trattasi, la convenuta sostiene che l'art. 99, 3o comma, dello statuto CECA del 1962 ha ammesso una deroga', non assoluta ma semplicemente relativa, all'art. 6 dell'allegato VII dello statuto attuale. Se ancor oggi può essere necessario il riferimento all' art. 12 (tenuto conto dell'art. 99, 3o comma, dello satuto CECA del 1962, tuttora in vigore), ciò deve avvenire solo nella misura in cui l'art. 12 stabilisce i criteri per la liquidazione dell'indennità. Si tratterà perciò essenzialmente dell'art. 12, lett. a), secondo cui l'indennità è di 4 mesi di stipendio per un dipendente capofamiglia e di 2 mesi per un dipendente che non abbia tale qualità. La vecchia disciplina può essere applicata solo in quanto deroghi alle norme generali attualmente vigenti.
paragrafo 21
Non essendo sopravvissuto a questo titolo nel regime attuale, l'art. 12, lett. d) non è, in realtà, fonte di diritti quesiti per gli ex dipendenti CECA, assunti anteriormente al 1o gennaio 1962 e che adesso lasciano il servizio. Questi dipendenti dispongono ora di un identico diritto a che la loro indennità sia liquidata in base all'ultimo stipendio da essi percepito; non si tratta però di un diritto quesito, bensì unicamente degli effetti dell' art. 6, n. 3, dell'allegato VII dell'attuale statuto, il quale fa parte di un sistema in cui le modalità di liquidazione dell'indennità sono diverse da quelle contemplate nell'ambito del precedente regime statutario.
paragrafo 22
La deroga all'art. 6, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, deroga contemplata dall'art. 99, 3o comma (del testo del 1962), va comunque intesa restrittivamente: quest'articolo si limita necessariamente ad un rinvio alle modalità di liquidazione dell'indennità vigenti in epoca anteriore al 1o gennaio 1962. Queste erano state naturalmente fissate tenendo conto di una determinata tabella degli stipendi.
paragrafo 23
L'interpretazione restrittiva sostenuta dalla Commissione avrebbe il vantaggio di derogare in misura minore al principio generale della parità di trattamento nell'ambito di una stessa categoria di persone, principio universalmente riconosciuto, che, salvo chiara ed espressa deroga, s'impone senz'altro all'amministrazione.
paragrafo 24
Per avere un diritto quesito, in forza del vecchio statuto, alle prestazioni pecuniarie connesse alla cessazione dal servizio sarebbe necessario che tutti i fatti da cui dipende l'acquisto del diritto stesso si fossero verificati sotto l'impero delle norme precedenti. Di regola, quindi, il dipendente non può pretendere che, al momento della sua nuova sistemazione, l'importo della prestazione dovutagli venga calcolato esclusivamente in base a norme precedenti, ormai non più in vigore.
paragrafo 25
Secondo la Commissione, la dottrina e la giurisprudenza nei paesi membri sono concordi su questo punto, e — come è stato sottolineato dall'avvocato generale Roemer, nelle conclusioni presentate nella causa 102-63 (Boursin/Alta Autorità, Racc. 1964, pag. 1363) — per la soluzione dei problemi giuridici concreti attinenti allo statuto del personale delle Comunità sembra opportuno riferirsi appunto alle norme interne sul pubblico impiego ed ai relativi principi.
paragrafo 26
Il diritto a conservare i vantaggi attribuiti da uno statuto sussiste solo se i presupposti per il suo acquisto si sono realizzati tutti mentre lo statuto era in vigore. Questa tesi «è la conseguenza logica del concetto che il dipendente non è vincolato da un contratto, ma è tutelato da uno statuto, il quale è un vero regolamento che può sempre venir modificato dall'autorità competente» (conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 20-68, Pasetti/Commissione, Racc. 1969, pag. 250).
paragrafo 27
Una disposizione transitoria, adottata in occasione del passaggio ad un regime meno liberale, non ha normalmente lo scopo di conferire ai dipendenti dei diritti più ampi di quelli loro attribuiti dal regime abrogato (conclusioni dell'avvocato generale Gand, nelle cause riunite 60, 61 e 62-69, Chuffart e altri/Commissione, Racc. 1970, pag. 658).
paragrafo 28
Col ritenere che l'art. 99, 3o comma, permetta in definitiva di attribuire all'interessato un'indennità pari a 4 mesi di stipendio, calcolata in base alla tabella attualmente in vigore, si giungerebbe a «conferire ai dipendenti dei diritti più ampi di quelli loro attribuiti dal regime abrogato» (il quale limitava l'importo dell'indennità a 4 mesi di stipendio secondo la vecchia tabella).
paragrafo 29
La fase orale del procedimento non ha avuto luogo, poiché le parti hanno rinunciato a svolgere le proprie difese oralmente. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 luglio 1974.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Il ricorso 177-73, depositato in cancelleria il 26 ottobre 1973 ed il ricorso 5-74, depositato il 30 gennaio 1974, hanno ad oggetto l'annullamento del silenziorifiuto opposto al reclamo del ricorrente tendente a far accertare il suo diritto ad una indennità di nuova sistemazione di importo pari a quattro volte il suo ultimo stipendio base.
punto 2
Il ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 99, 3o comma, delle disposizioni transitorie e finali dello statuto del personale CECA, entrato in vigore il 1o gennaio 1962, nei suoi confronti deve continuare ad applicarsi il regime dell'indennità di nuova sistemazione, originariamente contemplato dall'art. 12 del regolamento generale del 1956, che stabiliva gli importi di tale indennità.
punto 3
Di conseguenza, nel suo caso non si potrebbero richiamare le nuove disposizioni relative ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore dello statuto del 1962, disposizioni confermate dallo statuto unico del personale delle Comunità europee, in cui l'importo di tale indennità è ridotto a due soli stipendi base.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

paragrafo 11
14/16 Prima che la sua domanda di dispensa dall'impiego venisse accolta, il ricorrente sollecitava per telefono un'interpretazione delle disposizioni in questione. Con lettera 30 marzo 1973, che fa riferimento a questa conversazione telefonica, pur indicando ch'egli riteneva aver diritto ad un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari a quattro volte il suo stipendio base, egli chiedeva un'interpretazione «più autorevole» delle suddette disposizioni. Ciò indica chiaramente ch'egli sollecitava una decisione definitiva, che potesse essere eventualmente impugnata in sede amministrativa o giurisdizionale.
punto 4
Nella causa 177-73, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità basata sul carattere prematuro del ricorso in considerazione del fatto che, al momento in cui era stata proposta la domanda introduttiva, il ricorso gerarchico non era ancora stato espressamente o tacitamente respinto.
punto 5
L'art. 91, n. 2, 2o comma, dello statuto del personale dispone che il ricorso giurisdizionale è ricevibile solo qualora il ricorso gerarchico sia stato già espressamente o tacitamente respinto.
punto 6
Al n. 4, l'art. 91 contempla una sola deroga a quanto disposto dal n. 2, nell'ipotesi di un ricorso alla Corte cui sia allegata una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
punto 7
Dato che tale deroga non è applicabile al caso di specie, il ricorso 177-73 è irricevibile.
punto 8
Con domanda incidentale, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità avverso il ricorso 5-74, eccezione fondata in primo luogo sulla mancanza d'interesse del ricorrente a pretendere la liquidazione di un'indennità di nuova sistemazione, prima di essersi trasferito.
punto 9
In secondo luogo, la lettera 10 maggio 1973 del direttore del personale, limitandosi a fornire al ricorrente semplici chiarimenti di carattere amministrativo relativi al contenuto d'una decisione puramente eventuale, non costituirebbe un atto che arreca pregiudizio al ricorrente.
punto 10
A termini dell'art. 6, n. 3, dell'allegato VII dello statuto del personale, l'indennità di nuova sistemazione viene calcolata in base alla data della cessazione definitiva dal servizio.
punto 11
Se potesse far valere i suoi diritti soltanto dopo la sua effettiva nuova sistemazione, il dipendente potrebbe trovarsi nell'incertezza circa la sua situazione finanziaria.
punto 12
Dal momento della domanda di cessazione definitiva dal servizio, il dipendente ha pertanto interesse a far definitivamente liquidare l'importo dell'indennità di nuova sistemazione.
punto 13
Si possono considerare atti che recano pregiudizio solo quelli che influiscono direttamente su una situazione giuridica determinata.
punto 17
/18 Il ricorrente lasciava il servizio in data 1o maggio 1973; con risposta 10 maggio 1973, il direttore del personale respingeva le sue richieste. Questa decisione era diretta quindi a stabilire i diritti spettanti al ricorrente, in relazione ad una situazione giuridica determinata.
punto 19
In tali circostanze, la decisione contenuta nella lettera 10 maggio 1973, per il fatto di aver respinto la richiesta del ricorrente del 30 marzo 1973, costituisce un atto che reca pregiudizio, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.
punto 20
L'eccezione d'irricevibilità sollevata avverso il ricorso 5-74 va quindi respinta.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 21
L'art. 99, n. 3, dello statuto del personale CECA, compreso nel titolo VIII relativo alle disposizioni transitorie e finali, dispone che l'importo dell'indennità di nuova sistemazione dovuto ai dipendenti di ruolo ai sensi del vecchio statuto, i quali avessero lasciato il servizio dopo l'entrata in vigore del nuovo regime statutario, non può essere inferiore all'importo che gli interessati avrebbero riscosso in forza delle disposizioni dell'art. 12 del vecchio regolamento generale della Comunità.
punto 22
Una disposizione transitoria adottata in occasione del passaggio ad un regime meno liberale non ha normalmente lo scopo di conferire ai dipendenti dei diritti più ampi di quelli loro attributti dal regime abrogato.
punto 23
Una siffatta disposizione non può quindi venir interpretata nel senso che essa consenta di cumulare i vantaggi del metodo di calcolo più favorevole contemplato da un regime statutario con la tabella degli stipendi più favorevole dell'altro.
punto 24
Con l'art. 99, n. 3, il quale stabilisce espressamente che l'importo dell'indennità spettante al dipendente non può risultare inferiore a quello da lui riscosso in forza dell'art. 12 del vecchio regolamento, si è voluto evitare che un dipendente il quale lascia il servizio dopo l'entrata in vigore del nuovo regime venga a trovarsi in una situazione finanziaria meno favorevole rispetto a quella in cui sarebbe venuto a trovarsi se avesse lasciato il servizio prima dell'entrata in vigore del regime stesso.
punto 25
Qualora, tenuto conto delle nuove tabelle degli stipendi in vigore dal 1o gennaio 1962, l'importo dell'indennità pari a due mesi dello stipendio base si riveli inferiore all'importo dell'indennità pari a quattro mesi dello stipendio base previsto per lo stesso grado dalle «vecchie» tabelle, detto articolo permette di far beneficiare il dipendente interessato della soluzione più vantaggiosa.
punto 26
Dato che i nuovi stipendi ammontano a più del doppio delle retribuzioni anteriori al 1962, la disposizione di cui trattasi non ha più ragion d'essere.
punto 27
Il ricorso nella causa 5-74 va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
28/30 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), dichiara e statuisce: 1o Il ricorso 177-73 è irricevibile. 2o Il ricorso 5-74 è respinto. 3o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Sørensen Kutscher Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione M. Sørensen

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