Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998 (Rv. 519486 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Ente costituito in giudizio per mezzo di procuratore - Interruzione del processo ex art. 300 cod. proc. civ. - Condizioni - Conoscenza del provvedimento legislativo di soppressione - Irrilevanza.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
La soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio per mezzo di procuratore resta soggetta alle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza "aliunde" dell'evento medesimo, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Consegue, che qualora il procuratore ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento, l'altra parte correttamente notifica l'atto di impugnazione da lei proposto presso il procuratore dell'ente estinto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)