Sez. 1, Sentenza n. 5629 del 08/06/1999 (Rv. 527188 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Enti pubblici - Soppressione - Conseguenze - Interruzione del processo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il principio secondo il quale la soppressione di un ente pubblico (nella specie, Cassa del mezzogiorno, poi Agensud) non determina l'interruzione del processo finché il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, non spiegando rilievo la conoscenza "aliunde" acquisita, da parte del giudice, dell'evento medesimo (ancorché desumibile da un provvedimento legislativo che detta soppressione abbia disposto), non si applica nel caso in cui, interposto appello avverso la sentenza di primo grado da parte del difensore costituito (nella specie, l'avvocatura dello Stato), il giudice del gravame sia stato legalmente reso edotto dell'evento interruttivo da una dichiarazione del difensore contenuta nell'atto di appello (ove espressamente si attesti che l'impugnazione "viene spiegata a nome di un soggetto non più esistente"), dovendo, in tal caso, pronunciarsi sentenza di inammissibilità del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)