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Sez. U, Sentenza n. 2875 del 11/05/1984 (Rv. 434928 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DI UN ENTE COSTITUITO IN GIUDIZIO PER MEZZO DI PROCURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI SOPPRESSIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434928-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DI UN ENTE COSTITUITO IN GIUDIZIO PER MEZZO DI PROCURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI SOPPRESSIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza "aliunde" dell'evento medesimo, ancorché evincibile dal provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (nella specie, legge Reg. Toscana 23 dicembre 1977 n. 83, con riguardo alla soppressione del consorzio di bonifica montana della lunigiana, con successione a titolo universale della comunità montana della lunigiana). (V 1554/78, mass n 390937; (V 5278/77, mass n 388934; (V 1811/75, mass n 375468).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 23/12/1977 num. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)