Sez. L, Sentenza n. 12502 del 23/11/1992 (Rv. 479666 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza per ingiustificata assenza alla visita di controllo - Successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Per il verificarsi della decadenza dal diritto al trattamento di malattia (in misura intera per i primi giorni e - subordinatamente all'esecuzione di una seconda visita di controllo - in misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni) comminata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare, non essendo esclusa detta decadenza dall'effettuazione di successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)