Sez. 3, Sentenza n. 4983 del 14/11/2007 Ud. (dep. 31/01/2008) Rv. 238800 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Abbreviato condizionato e abbreviato incondizionato in un unico procedimento - Regime di assunzione ed utilizzazione delle prove - Distinzione - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del "simultaneus processus" modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. (In motivazione la Corte ha conseguentemente precisato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)