Sez. 1, Sentenza n. 25096 del 26/02/2004 Ud. (dep. 03/06/2004) Rv. 228643 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dalla legge 5 giugno 2000 n. 144 - Contemporaneo svolgimento nell'ambito dello stesso processo in fase d'appello del rito abbreviato e di quello ordinario - Decisione unitaria e contestuale - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La coesistenza in fase d'appello, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito in Legge 5.6.2000 n. 144, del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato alcuna istanza non è causa di abnormità del procedimento e, pur se non espressamente disciplinata dal legislatore, è desumibile dall'interpretazione letterale dell'art. 4 ter - in particolare del settimo comma nella parte in cui esclude la sede camerale per questa particolare forma di rito abbreviato - e dalla lettura sistematica di tale disposizione alla luce dell'intero impianto codicistico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)