Sez. U, Sentenza n. 2865 del 06/10/1962 (Rv. 254246 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DEDUCIBILITA IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DEDUCIBILITA IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In Sede di esecuzione puo farsi luogo a compensazione, allorche il debitore opponga un credito che non avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l'esecuzione e stata promossa. Cio si verifica, anche se il credito opposto in compensazione e anteriore alla formazione del giudicato, allorche il credito contrapposto, per il quale il creditore procede in via esecutiva, non esisteva allorche si svolse il giudizio di cognizione, ed e sorto proprio in virtu della sentenza (nella specie, credito per le spese giudiziali liquidate in sentenza): perche, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti (art 1242 cod civ), e cioe dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)