Sez. L, Sentenza n. 6769 del 06/08/1987 (Rv. 454974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONSENSO DELLA PARTE NON RECEDENTE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONSENSO DELLA PARTE NON RECEDENTE - NECESSITÀ.*
La sostituzione del preavviso con la corrispondente indennità può operare l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro solo ove la parte non recedente vi abbia consentito, restando in particolare escluso, sia nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro (fuori dei limiti della disciplina vincolistica) sia in quella di recesso del lavoratore, che il datore di lavoro possa unilateralmente provocare l'immediata cessazione del rapporto esonerando il lavoratore dalle prestazioni ed offrendogli l'indennità sostitutiva o l'equivalente economico di tali prestazioni, atteso il diritto del lavoratore a che il rapporto prosegua fino alla scadenza del preavviso, con tutti i relativi effetti giuridici anche in ordine ad eventuali modificazioni che, nella relativa disciplina, possano frattanto intervenire. (V 3190/75, mass n 377301; (V 876/73, mass n 363203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)