Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13/05/1982 (Rv. 420886 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL REGOLAMENTO DELLE SPESE ANCHE SENZA SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - MANCANZA - EFFETTI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL REGOLAMENTO DELLE SPESE ANCHE SENZA SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - MANCANZA - EFFETTI.*
Il giudice di secondo grado può riformare la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle spese processuali, anche in difetto di uno specifico motivo d'impugnazione, solo nel caso in cui l'appello sia stato accolto, ma non anche quando esso sia stato rigettato, poiché in tal caso la riforma in ordine alle spese contrasterebbe con la conferma della sentenza e con l'acquiescenza della parte. (Conf 3424/78, mass n 392883).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)