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Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 21/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015) Rv. 263155 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Differenza con la ricettazione - Elementi - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263155-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, l'elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. è la idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)