Sez. 2, Sentenza n. 35828 del 09/05/2012 Ud. (dep. 19/09/2012) Rv. 253890 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Elementi costitutivi - Differenza con la ricettazione - Elementi.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e in relazione all'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro. (La S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anzichè quello di riciclaggio, in una fattispecie nella quale agli imputati era contestato di avere formato ed usato documenti di identità falsi recanti le generalità dei beneficiari di assegni ricettati, poiché la condotta non era idonea ad impedire l'individuazione del reato presupposto - dal momento che la provenienza furtiva dell'assegno era comunque ricavabile del numero di serie dello stesso - ma era finalizzata soltanto alla riscossione di titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)