Sez. 4, Sentenza n. 15439 del 13/03/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221994 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Computabilità ai fini della durata massima della detenzione cautelare - Esito positivo del procedimento estradizionale - Rilevanza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO
In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita dal cittadino all'estero è computabile ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche dei termini di fase, ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., a prescindere dall'esito della procedura, e quindi tanto nel caso di concessione dell'estradizione quanto nel caso di rifiuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)