Sez. 3, Sentenza n. 8146 del 18/05/1982 Ud. (dep. 22/09/1982) Rv. 090229 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICHI DI CARATTERE NON PERMANENTE - PUNIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICHI DI CARATTERE NON PERMANENTE - PUNIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'intento del legislatore di tutelare le acque anche dagli scarichi di natura non permanente emerge in modo esplicito dalla disciplina transitoria degli scarichi già esistenti: l'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319 infatti, pone l'adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. È vero che tale norma presuppone "scarichi già esistenti" e quindi (presumibilmente) di natura permanente; ma ciò che rileva è che, pur in tale ipotesi, la legge vieta e punisce l'aumento anche temporaneo del tasso di inquinamento, in conformità dell'intento generale perseguito, a cui la disciplina degli scarichi è strumentale. (nella specie è stato ritenuto punibile uno scarico di acque putride dalle fosse settiche di un condominio senza la prescritta autorizzazione). (Conf mass n 150508; (Conf mass n 153683; (Conf mass n 158881).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)