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Sez. 2, Sentenza n. 2966 del 21/10/1971 (Rv. 354229 - 01)

DONAZIONE - MODALE - DONAZIONE EFFETTUATA ALLA CONDIZIONE CHE IL DONATARIO ADEMPIA AD OBBLIGHI DETERMINATI - SUSSISTENZA D'UN MODUS ANZICHE DI UNA CONDIZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354229-01

DONAZIONE - MODALE - DONAZIONE EFFETTUATA ALLA CONDIZIONE CHE IL DONATARIO ADEMPIA AD OBBLIGHI DETERMINATI - SUSSISTENZA D'UN MODUS ANZICHE DI UNA CONDIZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio del giudice di merito secondo cui una donazione effettuata alle condizioni che il donatario adempia ad un determinato Obbligo (nella specie, si trattava della donazione di un immobile ad un comune, alle condizioni che l'ente perpetuasse in esso la gestione di un asilo infantile, di una biblioteca e di una clinica) costituisce una donazione modale e non una donazione sottoposta a condizione risolutiva, si traduce in una valutazione della volonta negoziale che, se adeguatamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)