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Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 16/07/1976 (Rv. 381553 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - LIQUIDATORE PER LA CESSIONE DEI BENI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL TRIBUNALE - LIMITI - PLURALITA DI LIQUIDATORI - COMPENSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381553-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - LIQUIDATORE PER LA CESSIONE DEI BENI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL TRIBUNALE - LIMITI - PLURALITA DI LIQUIDATORI - COMPENSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

Al potere discrezionale del tribunale, nella liquidazione dei compensi al liquidatore di un concordato preventivo, la legge non pone altro limite che quello massimo rappresentato dalle varie percentuali sull'ammontare sia dell'attivo realizzato sia del passivo accertato. Entro tali limiti il tribunale puo stabilire le percentuali che reputi piu adeguate al caso, senza Obbligo di mantenere anche, fra le percentuali (eventualmente diverse e ridotte) fissate in relazione ai vari scaglioni dell'attivo (o del passivo), la stessa proporzione che la legge pone fra quelle corrispondenti al limite massimo della liquidazione. Siffatto giudizio di adeguatezza puo essere sorretto da qualunque considerazione, purche ragionevole ed informata ai criteri di massima suggeriti dalla legge (opera prestata, risultati ottenuti, importanza del fallimento, sollecitudine nel condurre le operazioni). In caso di pluralita di liquidatori, il compenso deve essere liquidato singolarmente a ciascun componente dell'ufficio, ma cio non toglie che la considerazione del concorso dell'altrui attivita possa fornire motivo di proporzionale riduzione del compenso del singolo liquidatore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DM 16/07/1965 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)