Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 19/08/1983 (Rv. 430319 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONCORDATO PREVENTIVO - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONCORDATO PREVENTIVO - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
In tema di compenso al curatore del fallimento, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 39 legge fall., secondo le norme stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia, il criterio, stabilito dall'art. 1 del d.m. 27 novembre 1976, attualmente in vigore, della percentuale a scaglioni sull'attivo realizzato, variabile tra un minimo ed un massimo per gli scaglioni fino a trenta milioni di lire e fissa per gli scaglioni successivi, deve essere obbligatoriamente applicato soltanto nell'ipotesi di chiusura del fallimento nelle forme ordinarie o nel caso di una realizzazione parziale dell'attivo, qualora il curatore cessi dalla funzione prima dell'esaurimento delle operazioni, mentre, nell'ipotesi dell'art. 2, comma secondo, di chiusura del fallimento con concordato, la detta percentuale a scaglioni costituisce soltanto un limite massimo, da calcolarsi sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, all'interno del quale il compenso dovuto al curatore va liquidato, secondo il criterio discrezionale del giudice, in proporzione dell'opera prestata. Questo stesso criterio, in virtù del richiamo dell'art. 165 all'art. 39 legge fall. Ed in difetto di un'ulteriore specifica previsione normativa, va applicato anche per la liquidazione del compenso spettante al Commissario giudiziale nel concordato preventivo, con esclusione dell'applicazione automatica del criterio delle tariffe a scaglioni previsto dall'art. 1 del decreto, attesa la differenza tra il tipo di attività, in parte meramente conservativa e di vigilanza, svolta dal Commissario giudiziale rispetto a quella ordinariamente compiuta dal curatore fallimentare. (V 6401/81, mass n 417102; (V 2814/76, mass n 381553; (V 3048/74, mass n 371507; (V 1681/72, mass n 358555; (V 1536/69, mass n 340387).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., DM 27/11/1976 art. 1, DM 27/11/1976 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)