Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 03/10/1983 (Rv. 430626 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E LIQUIDATORE EX ART. 182 LEGGE FALLIMENTARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO - APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL D.M. 27 NOVEMBRE 1976 RELATIVE AL COMPENSO DEL CURATORE DEL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E LIQUIDATORE EX ART. 182 LEGGE FALLIMENTARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO - APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL D.M. 27 NOVEMBRE 1976 RELATIVE AL COMPENSO DEL CURATORE DEL FALLIMENTO.*
In virtù del richiamo dell'art. 165 legge fallimentare all'art. 39 della stessa legge, per la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale nel concordato preventivo e, per analogia, al liquidatore che sia stato nominato nello stesso procedimento ai sensi dell'art. 182 legge fallimentare, si applicano le norme stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia per il compenso al curatore del fallimento, ed attualmente, pertanto, le norme contenute nel d.m. 27 novembre 1976, il quale, per il caso di procedura fallimentare che abbia il suo completo normale decorso (art. 1) e per quello in cui il curatore cessi dall'incarico prima della chiusura del fallimento (art. 2, comma primo), dispone che il compenso sia inderogabilmente determinato tra una percentuale minima e massima sugli attivi realizzati fino a 30 milioni di lire ed in una percentuale fissa per le somme eccedenti tale importo, mentre, nel caso di chiusura di fallimento per concordato (art. 2, comma secondo), in cui va ricompresa anche l'ipotesi del concordato preventivo, non è stabilito alcun limite minimo, ma il compenso è liquidato a discrezione del giudice, salvo sempre l'Obbligo di adeguata motivazione, in proporzione dell'opera prestata, con il rispetto delle predette percentuali, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, soltanto come limite massimo che non può in nessun caso essere ecceduto. (V 3810/83, mass n 428731; (V 6401/81, mass n 417202; (V 2814/76, mass n 381553; (V 3048/74, mass n 371507; (V 1681/72, mass n 358555; (Conf 365/83).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DM 27/11/1976 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)