Sez. L, Sentenza n. 6304 del 17/07/1987 (Rv. 454582 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CLAUSOLA DI TACITA RINNOVAZIONE "DI ANNO IN ANNO SALVO DISDETTA" - VALIDITÀ - TRASFORMAZIONE DI UNA PLURITÀ DI CONTRATTI RINNOVATI IN UN UNICO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CLAUSOLA DI TACITA RINNOVAZIONE "DI ANNO IN ANNO SALVO DISDETTA" - VALIDITÀ - TRASFORMAZIONE DI UNA PLURITÀ DI CONTRATTI RINNOVATI IN UN UNICO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di Agenzia. È pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta" del rapporto di Agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di Agenzia a tempo indeterminato, salvi gli effetti ex art. 3 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 145, con riguardo alla indennità per lo scioglimento del contratto stesso. (Conf 7176/83, mass n 431786; (V 4016/79, mass n 400489; (V 4305/78, mass n 393697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)