Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32372 del 08/11/2021 (Rv. 663304 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria – Documentazione inerente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esame da parte del giudice – Necessità – Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo all'integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)