Sez. 1 - , Ordinanza n. 13253 del 30/06/2020 (Rv. 658089 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Informazioni sul paese di origine - Fonti - Tassatività delle indicazioni di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Utilizzazione di concorrenti canali di informazione - Possibilità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza, in Gambia, della situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, sulla base delle informazioni tratte da un recente rapporto di Amnesty international).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)