Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 03)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di grave danno individualizzato - Verifica della credibilità soggettiva - Necessità - Dovere di cooperazione istruttoria - Contenuto - Scrutinio preferenziale dei "country of origin informations" - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione sussidiaria, con riferimento all'accertamento del rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, nell'ipotesi contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, impone al giudice di verificare — in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. c.o.i., "country of origin informations" — se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 dell'art. 3 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legge 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)