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Sez. U, Sentenza n. 8568 del 23/08/1990 (Rv. 468989 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - NATURA - REQUISITO DI PROCEDIBILITÀ - MANCANZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468989-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - NATURA - REQUISITO DI PROCEDIBILITÀ - MANCANZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a procedimenti conservativi od esecutivi nei confronti di beni di stati stranieri, la giurisdizione del giudice italiano sussiste quando i beni medesimi non siano impiegati nello Esercizio di funzioni attinenti alla sovranità o destinati a fini pubblici, operando, altrimenti, l'immunità giurisdizionale di detti stati. Tale giurisdizione, peraltro, non può essere contestata in relazione all'articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263, il quale esige per l'Azione cautelare od esecutiva l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia (sempre che sussista reciprocità), in quanto questa autorizzazione condiziona non la giurisdizione stessa (nè potrebbe farlo, trattandosi di atto amministrativo), ma il concreto Esercizio di quell'Azione, e, quindi, integra requisito di procedibilità. (V 2316/86, mass n 445445; (V 1920/84, mass n 433993).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 483, Regio Decr. Legge 30/08/1925 num. 1621 CORTE COST., Legge 15/07/1926 num. 1263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)