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Sez. U, Sentenza n. 2316 del 04/04/1986 (Rv. 445445 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STATI STRANIERI - AZIONI ESECUTIVE INERENTI AI BENI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESTENSIONE AL "CENTRE INTERNATIONAL D'HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES (C.I.H.E.A.M.) - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445445-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STATI STRANIERI - AZIONI ESECUTIVE INERENTI AI BENI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESTENSIONE AL "CENTRE INTERNATIONAL D'HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES (C.I.H.E.A.M.) - CONSEGUENZE.*

In tema di immunità dalla giurisdizione italiana, la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta (e fatta propria dall'ordinamento interno ai sensi dell'art. 10 della Costituzione), secondo la quale gli stati stranieri sono esenti da azioni esecutive inerenti ai beni necessari all'espletamento delle loro funzioni istituzionali, trova applicazione anche in favore del "Centre International d'Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes" (C.i.H.E.A.M.), istituito con l'accordo di Parigi del 21 maggio 1962, reso esecutivo con legge 13 luglio 1965 n. 932, in forza dell'espressa "riserva" contenuta nell'art. 1 del protocollo annesso a tale accordo. Pertanto, poiché i beni di pertinenza di uno degli organi di detto centro, quale l'istituto agronomico Mediterraneo (i.A.M.), devono ritenersi nel loro complesso destinati all'Esercizio delle indicate funzioni istituzionali, con inclusione delle somme depositate presso banche (comprese quelle per le retribuzioni dei dipendenti), deve negarsi che il creditore possa esperire esecuzione forzata sui beni medesimi, secondo gli stessi principi in base ai quali resta preclusa l'esecuzione forzata contro stati esteri (con conseguente non configurabilità di una disparità di trattamento, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, fra l'una e l'altra situazione). (V 1920/84, mass n 433993).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 483, Tratt. Internaz. 21/05/1962, Legge 13/07/1965 num. 932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)