Sez. L, Sentenza n. 3488 del 09/04/1999 (Rv. 525145 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA | Termine per il deposito - Inosservanza - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità - Eccezione nella prima istanza o difesa - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA
Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio di cui all'art. 424, terzo comma, cod. proc. civ. integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)