Sez. 1, Sentenza n. 12437 del 20/09/2000 (Rv. 540312 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Relazione - Omesso deposito nel termine - Conseguenze - Estinzione del procedimento - Esclusione - Esercizio dei poteri ex art. 196 cod.proc.civ. - Necessità - Provvedimento di estinzione - Atto inesistente - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è possibile pronunciare l'estinzione ai sensi dell'articolo 307 cod.proc.civ., posto che, instaurato il contraddittorio e affidato all'esperto l'incarico, non è prevista alcuna udienza per l'acquisizione e discussione dell'elaborato né alcuna attività d'impulso della parte; l'inerzia del consulente nell'adempimento dell'incarico deve essere risolta attraverso l'esercizio da parte del giudice dei suoi poteri di accelerazione rimozione e sostituzione e non addebitando alla parte, in termini sanzionatori sul procedimento, un'inerzia di cui non ha alcuna responsabilità processuale; conseguentemente, qualora, in ipotesi di omesso deposito della relazione nel termine, sia pronunciata l'estinzione del procedimento, tale provvedimento, emanato in totale assenza dei presupposti di legge, è inesistente e come tale denunciabile in ogni tempo con l'actio nullitatis o con gli ordinari mezzi di gravame e disapplicabile in ogni sede in cui dal medesimo si intendano trarre effetti processuali e sostanziali (sulla base di tale principio, la SC ha ritenuto che, in un giudizio arbitrale, giustamente non si fosse tenuto conto dell'ordinanza estintiva ai fini di cui all'art. 2943, comma terzo cod.civ., così riconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione fino al deposito della relazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)