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Sez. U, Sentenza n. 2904 del 07/11/1973 (Rv. 366536 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - DISAPPLICAZIONE DI DIVERSA NORMA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366536-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - DISAPPLICAZIONE DI DIVERSA NORMA - PRECLUSIONE.*

Il giudice non ha la facolta di disapplicare, per pretesa incostituzionalita, una determinata disposizione di legge in base a considerazioni espresse dalla Corte costituzionale in relazione all'esame di altre norme particolari. (nella specie, la Corte di appello aveva disapplicato l'art 2946 cod civ affermando che la dichiarata illegittimita costituzionale delle norme sulla prescrizione quinquennale e sulle prescrizioni presuntive per la parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro - Corte cost sent 10 giugno 1966 n 63 - doveva ritenersi estesa anche alla prescrizione ordinaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)