diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9238 del 07/07/2001 (Rv. 548009 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni - Portata - Eccezioni improprie o mere difese - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548009-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice (nella specie, relativa a domanda di revisione di rendita da malattia professionale per aggravamento, i giudici di appello avevano disposto una nuova consulenza medico - legale, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra tecnopatia e attività lavorativa, a seguito delle censure mosse dall'Inail - costituitosi solo in appello - alla c.t.u. espletata in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)