Sez. 3, Sentenza n. 15211 del 19/07/2005 (Rv. 583386 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni in senso stretto e mere difese - Differenza - Ammissibilità delle mere difese - Fattispecie in tema di locazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Ai sensi dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (come sostituito, nel testo vigente, dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili anche d'ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che fosse proponibile in appello la contestazione circa il difetto di prova sull'esecuzione di opere non autorizzate da parte del conduttore nell'ambito di un rapporto di locazione, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto bensì di mera difesa, in quanto volta a contestare un presupposto di fondatezza della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)