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Sez. L, Sentenza n. 3215 del 14/02/2006 (Rv. 589196 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni - Portata - Eccezioni improprie o mere difese - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589196-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In relazione alla domanda proposta da un lavoratore che, deducendo di aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro in esecuzione di vari contratti a termine, abbia chiesto - ai sensi della legge n. 230 del 1962 - la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, la deduzione del datore di lavoro - formulata con l'atto di appello -, secondo cui il rapporto lavorativo mancava di continuità essendosi svolto solo per periodi inframmezzati da interruzioni, non integra una eccezione nuova in senso tecnico, ma la semplice eccezione di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dall'attore (al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e unico), conoscibile e valutabile dal giudice "ex officio" in quanto risultante dalle allegazioni delle parti, ancorché non tempestivamente rilevato dal convenuto nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)