Sez. 3, Sentenza n. 522 del 02/03/1971 (Rv. 350197 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE D'INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DALL'INCAPACE NATURALE PRIMA DELLA SENTENZA D'INTERDIZIONE - RIFERIMENTO DELL'INCAPACITA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - CONDIZIONI ANTERIORI E POSTERIORI DEL SOGGETTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE D'INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DALL'INCAPACE NATURALE PRIMA DELLA SENTENZA D'INTERDIZIONE - RIFERIMENTO DELL'INCAPACITA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - CONDIZIONI ANTERIORI E POSTERIORI DEL SOGGETTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA.*
Il riferimento dello stato di incapacita di intendere e di volere, come motivo di invalidita del negozio, al momento in cui questo e stato posto in essere, non deve essere inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendo aversi, invece, riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto, al fine di accertare, nel caso in cui l'infermita sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilita o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia manifestatasi anteriormente o successivamente possa ritenersi sussistere anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato. (Conf 2725'68, mass n 335309' 4346'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)