diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 04/11/1983 (Rv. 431232 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL SOGGETTO CHE CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSO DALL'INCAPACE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431232-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL SOGGETTO CHE CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSO DALL'INCAPACE - CONTENUTO.*

La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda lo annullamento. A tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l'accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull'alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dello atto. (V 522/71, mass n 350198; (V 522/71, mass n 350197; (V 235/71, mass n 349671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)