Sez. 2, Sentenza n. 6630 del 06/12/1988 (Rv. 460929 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
L'offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 cod. civ.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell'atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell'atto medesimo. (fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l'offerta contenuta nell'atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 6793/87, mass n 454996; (V 6963/87, mass n 453584; (V 2848/72, mass n 360428).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1450, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)