Sez. 3, Sentenza n. 6793 del 08/08/1987 (Rv. 454996 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCURATORE GENERALE ALLE LITI - ESERCIZIO DEL RISCATTO - ATTO DI CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL SOLO PROCURATORE - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCURATORE GENERALE ALLE LITI - ESERCIZIO DEL RISCATTO - ATTO DI CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL SOLO PROCURATORE - INIDONEITÀ.*
In tema di retratto agrario la procura speciale ad litem, conferita ad un procuratore legale per promuovere il relativo processo, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del coltivatore, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in calce od a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di retrarre, in quanto la parte con la sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto. Diversamente, qualora sia stata conferita al procuratore legale la procura generale alle liti, la dichiarazione di retratto contenuta nell'atto di citazione, redatto e sottoscritto dal solo procuratore, non è idonea a produrre l'effetto sostanziale traslativo che le è proprio, per Mancanza di legittimazione sostanziale nel procuratore legale. (Conf 633/86, mass n 444203; (Conf 5436/83, mass n 430357).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)