Sez. 6, Sentenza n. 36600 del 04/05/2005 Cc. (dep. 10/10/2005) Rv. 232266 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - intercettazioni | Riferibilità delle garanzie alle sole conversazioni attinenti alla funzione difensiva - Necessità - Conversazione relativa a comunicazione dell'autorizzazione dei parenti ai colloqui in carcere - Funzione difensiva - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - intercettazioni
Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall'art. 103, comma quinto, cod.proc.pen., riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione non inerente. La prescrizione anzidetta, non traducendosi pertanto in un divieto assoluto di conoscenza "ex ante", implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi dell'art. 103, comma settimo, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 richiamato dallo stesso art. 103, comma settimo, del codice di rito. Ne consegue che non ricorre il divieto di utilizzazione delle risultanze di una conversazione, quando nel corso della stessa il difensore comunichi al proprio assistito la avvenuta autorizzazione dei colloqui in carcere con il genitore, trattandosi di circostanza non inerente alla funzione difensiva e comunque liberalmente ottenibile dagli inquirenti per altra via.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)