Sez. 5, Sentenza n. 20072 del 12/02/2003 Ud. (dep. 05/05/2003) Rv. 224944 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Riferibilità delle garanzie alle sole conversazioni attinenti alla funzione difensiva - Necessità - Esclusione delle conversazioni costituenti esse stesse reato - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI
Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall'art. 103, comma quinto, cod.proc.pen., riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione, non inerente (tanto più ove costituisce essa stessa reato), che si svolga nel suo studio o domicilio. La prescrizione anzidetta non si traduce, in definitiva, in un divieto assoluto di conoscenza "ex ante", come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi dell'art. 103, comma settimo, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 richiamato dallo stesso art. 103, comma settimo, del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)